La riforma dello sport dilettantistico.
Il 28 settembre 2022, il Consiglio dei Ministri ha approvato in via definitiva il decreto correttivo al D.Lgs. 36/2021 in materia di riordino e riforma delle disposizioni in materia di enti sportivi professionistici e dilettantistici nonché di lavoro sportivo.
Il menzionato decreto se incide solo parzialmente sulla disciplina del lavoro
professionistico decreto incide in maniera molto parziale sulla disciplina
del lavoro professionistico, apporta rilevanti novità nel ondo dello sport dilettantistico o
“non professionistico”.
In primo luogo, l’articolo in commento , che integra l’articolo 6, comma 1, D.Lgs. 36/2021,
in tema di forma giuridica degli enti sportivi dilettantistici, esclude che l’attività sportiva
dilettantistica possa essere svolta sotto forma di società di persone ed al contempo
ammette che possa essere svolta sotto forma di cooperativa (titolo VI del libro V del
codice civile, lett. c) nonché da un enti del terzo settore costituito ai sensi dell’articolo 4,
comma 1, D.Lgs. 117/2017.
In particolare è espressamente previsto che un ente del terzo settore, iscritto al RUNTS
(Registro unico nazionale del terzo settore), laddove eserciti come attività di interesse
generale, l’organizzazione e la gestione di attività sportive dilettantistiche, può essere
iscritto al Registro delle attività sportive dilettantistiche (lett. c-bis).
Il comma 2 del citato articolo 1 prevede altresì che agli enti del terzo settore si applicano
le norme del D.Lgs. 36/2021 limitatamente all’attività sportiva dilettantistica esercitata e,
relativamente alle disposizioni del Capo I del decreto medesimo, solo in quanto
compatibili con il D.Lgs. 117/2017, e, per le imprese sociali, con il D.Lgs.112/2017.
Con questi interventi il decreto correttivo rende perfettamente compatibile la riforma dello
sport con quella del terzo settore.
La disciplina lavoristica è invece contenuta nell’articolo 13, che interviene sull’articolo 25
D.Lgs. 36/2021 e conseguentemente sulla definizione del lavoratore sportivo e sulla
disciplina dell’attività di lavoro sportivo.
La lettera a) della norma in commento precisa essere lavoratore sportivo anche il
tesserato che svolge, verso corrispettivo, le mansioni rientranti, sulla base dei regolamenti
dei singoli enti affilianti, tra quelle necessarie per lo svolgimento di attività sportiva, con
esclusione delle mansioni di carattere amministrativo-gestionale. Si amplia così il
precedente elenco di figure indicate nel I comma dell’articolo 25 D.lgs 36/2021 che
ricomprendeva esclusivamente l’atleta, l’allenatore, l’istruttore, il direttore tecnico, il
direttore sportivo, il preparatore atletico, ol direttore di gara. Il menzionato elenco non
poteva considerarsi esaustivo delle figure di lavoratore sportivo.
Ancora, la novella rende nuovamente applicabile al lavoro sportivo l’articolo 2, comma II,
lettera d), D.Lgs. 81/2015, che esclude la presunzione dell’applicazione delle norme sul
rapporto di lavoro subordinato alle collaborazioni organizzate dal committente con
riferimento ad associazioni e società sportive dilettantistiche affiliate alle Federazioni
Sportive Nazionali, alle Discipline Sportive Associate e agli Enti di Promozione Sportiva.
Conseguentemente, è ammessa la configurabilità di rapporti di lavoro autonomo sportivo
anche nella forma di collaborazioni coordinate e continuative organizzate dal
committente.
Allo stesso modo, le prestazioni sportive che prevedono un impegno non superiore alle 18
ore settimanali di allenamento 2 possono essere inquadrate – e si presume che siano –
collaborazioni coordinate e continuative.
Con la riforma scompaiono le figure degli amatori e la possibilità di riconoscere compensi
ex articolo 67, comma I, lett. m), Tuir.
Esiste ancora la figura dei volontari che tuttavia non possono percepire compensi, fatto
salvo il rimborso delle spese vive sostenute.
Infine, la nuova normativa prevede che ai dipendenti delle pubbliche amministrazioni che
prestano la propria attività a favore di società e associazioni dilettantistiche fuori dagli
orari di lavoro, sia applicabile il regime previsto per le prestazioni sportive dei volontari,
ferma la necessità di preventiva comunicazione all’amministrazione di appartenenza.
Qualora si intenda retribuire la loro attività è richiesta l’autorizzazione dell’amministrazione
di appartenenza.
A livello fiscale e si applica, ove concessa la predetta autorizzazione, si
applica la disciplina prevista al comma 6 dell’articolo 36: esenzione totale per compensi
da 0 a 5.000,00 euro ed esenzione solo fiscale per compensi da 5.001,00 a 15.000,00
euro.
La citata disciplina, sia ai fini fiscali che previdenziali è quella che sarà, peraltro, applicata
a tutti i lavoratori sportivi autonomi.
Per i primi cinque anni i contributi previdenziali saranno calcolati solo sul 50 per cento dei
compensi per lavoro sportivo.
Autore
Marta Fortuna - Avvocato
Diritto Fallimentare, Diritto Societario, Famiglia, Successioni, Contrattualistica, Diritto Immobiliare e delle Locazioni, Recupero Crediti, Procedure Esecutive, Diritto Sportivo, Compliance e Modelli 231.
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Regina Proietti - Avvocato
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