Reati fiscali e Decreto Legislativo 231/2001
Cass. pen., Sez. III, 28/04/2022, n. 16302
Con sentenza n. 16302/2022, la Corte di Cassazione penale ha per la prima volta dato applicazione alla novella normativa in materia di responsabilità amministrativa da reato degli enti derivante dai reati fiscali, ritenendo una società responsabile dell’illecito amministrativo derivante dalla commissione del reato presupposto previsto dall’art. 25-quinquiesdecies d.lgs. 231/2001.
Nel caso oggetto della decisione in commento i soggetti apicali di una società di trasporti hanno emesso fatture per operazioni giuridicamente inesistenti, simulando contratti di appalto invece che di somministrazione di mano d’opera e, nelle dichiarazioni IVA della società, hanno indicato elementi passivi fittizi ad IVA indetraibile, così facendo ottenere alla società un vantaggio fiscale per un ammontare complessivo di circa cinque milioni di euro.
Tale condotta integrava il reato di cui I fatti sottesi alla decisione in commento sono relativi all’art. 2 del D.lgs. 10 marzo 2000, n. 74, “Dichiarazione fraudolente mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti presentate da una società di trasporti”. Il Tribunale del riesame di Milano ha, quindi, confermato il sequestro preventivo della documentazione suindicata disposto dal GIP.
Tra i motivi del ricorso avverso l’ordinanza del Tribunale del riesame la Società ha sostenuto che la falsità delle fatture sarebbe stata in ogni caso irrilevante ai fini dell’evasione dell’imposta, sia in senso oggettivo che soggettivo, così non integrando un effettivo vantaggio fiscale.
Più nello specifico, sotto il profilo oggettivo, è stato osservato come la classificazione del rapporto alla stregua di una somministrazione di lavoro ovvero di un appalto non rilevava ai fini dell’imposta IVA. Ancora, sotto il profilo soggettivo, è stato evidenziato come l’indicazione in fattura di un soggetto diverso da quello che ha effettuato la fornitura o prestato il servizio rileverebbe solo nel caso in cui la falsa indicazione incida sulla misura dell’aliquota e, quindi, sull’entità dell’imposta.
Conseguentemente, la Società ha sostenuto l’assenza di un vantaggio fiscale a beneficio della stessa e, pertanto, l’assenza dei presupposti necessari a ritenere sussistenti profili di responsabilità a suo carico.
La Corte di Cassazione ha ritenuto i motivi del ricorso infondati.
Preliminarmente, la Suprema Corte ha riconosciuto che la società non assumeva i lavoratori di cui necessitava per erogare i propri servizi ma erogava la prestazione impiegando la forza lavoro fornita da altri soggetti, attraverso la stipulazione di un contratto di appalto non genuino e una somministrazione illecita di manodopera.
Ciò, secondo la Suprema Corte ha determinato una concorrenza sleale tra imprese, avendo comportato lo sfruttamento di lavoratori e avendo così prodotto evasioni fiscali e contributive con particolare riferimento all’evasione IVA.
Secondo lo schema attuato, la committente, attraverso tale appalto non genuino, ha azionato
il diritto alla detrazione dell’Iva dopo aver articolato un “meccanismo in forza del quale, attraverso il pagamento di fatture per “finti” appalti di opere e servizi, ha “scaricato” l’Iva da un consorzio che, a sua volta, ha “scaricato” il tributo dalle cooperative consorziate che l’avrebbero dovuto versare allo Stato”. Le stesse cooperative che, dopo qualche anno, hanno cessato l’attività, rimanendo in debito verso l’erario, che non ha potuto recuperare l’imposta, con conseguente accollo dell’evasione fiscale alla collettività.
In conclusione, secondo la Suprema Corte, nel caso di stipula di contratti di appalto di servizi fittizi in luogo della somministrazione di manodopera, l’utilizzo nelle dichiarazioni fiscali Iva delle fatture rilasciate, trattandosi di operazioni soggettivamente inesistenti, integra il delitto di “Dichiarazione fraudolenta” di cui all’art. 2, d.Lgs. n. 74/2000 , e comporta la responsabilità, ai sensi dell’articolo 25- quinquiesdecies del D.Lgs. n. 231/2001 , anche dell’ente nel cui interesse e vantaggio è stato commesso l’illecito.
Autore
Regina Proietti - Avvocato
Compliance e Modelli 231, Diritto Fallimentare, Diritto Societario, Famiglia, Successioni, Contrattualistica, Diritto Immobiliare e delle Locazioni, Recupero Crediti, Procedure Esecutive e Diritto Sportivo.
Email: regina.proietti@legis-studio.it
PEC: reginaproietti@ordineavvocatiroma.org
Telefono: +39 06 3208406
Caterina Petrella - Avvocato
Diritto Penale, Compliance e Modelli 231.
Email: caterina.petrella@legis-studio.it
PEC: caterinapetrella@ordineavvocatiroma.org
Telefono: +39 06 3208406
Marta Fortuna - Avvocato
Diritto Fallimentare, Diritto Societario, Famiglia, Successioni, Contrattualistica, Diritto Immobiliare e delle Locazioni, Recupero Crediti, Procedure Esecutive, Diritto Sportivo, Compliance e Modelli 231.
Email: marta.fortuna@legis-studio.it
PEC: martafortuna@ordineavvocatiroma.org
Telefono: +39 06 3208406